Art. 9.
(Prescrizione).

      1. Per i reati di cui agli articoli 575, 579, 580, primo comma, primo periodo, 583, secondo comma, numero 3), 584, 586, 589 e 590, secondo comma, limitatamente alle lesioni totalmente e permanentemente inabilitanti, del codice penale, i termini della prescrizione stabiliti a sensi dell'articolo 157 del medesimo codice penale sono raddoppiati.